Entrambe le parti (parte istante e parte convocata) hanno facoltà di: non produrre alcun documento; produrre documenti in via riservata; produrre documenti solo al momento dell’incontro (pur elencandoli nell’atto introduttivo).
In ogni caso, la parte convocata -che chieda di visionare i documenti prodotti da parte istante- non verrà autorizzata ad accedere al fascicolo, prima di aver depositato la propria formale adesione al procedimento.